Descrizione
La direttiva è un atto di indirizzo emanato nei confronti del DSGA, come previsto dall’art. 25, c.5 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 , in cui si sottolinea l’autonomia operativa del DSGA, ma “nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati” appunto dal dirigente. Il ruolo del DSGA pertanto non è quello di eseguire ordini e di svolgere compiti assegnati, ma è quello di conseguire gli obiettivi definiti nella direttiva del dirigente attraverso una propria autonoma pianificazione, con un ruolo di direzione dei servizi di segreteria e del personale ATA. E’ quindi di fondamentale importanza che i rapporti tra DS e DSGA si mantengano sempre improntati alla leale collaborazione e orientati ad un continuo confronto : niente di peggio può accadere in una scuola quando invece i rapporti si deteriorano, con una pesantissima e pericolosissima destabilizzazione del personale (ATA ma anche docente), costretto a interpretare informazioni e istruzioni contrastanti ed a subire gli effetti della sottile ( più o meno palese) tensione psicologica che inevitabilmente si viene a creare tra le due figure apicali della scuola. E’ quindi fondamentale che la direttiva sia molto chiara, definita, concreta (gli obiettivi devono essere realmente concretizzabili) , ma anche rispettosa del ruolo del DSGA e della sua legittima autonomia operativa. E’ da sottolineare il fatto che non esiste una norma che preveda la direttiva in forma scritta. La forma scritta tuttavia è consigliabile , perchè permette una documentazione certa dell’assegnazione degli obiettivi, soprattutto in caso di contenzioso ( ma molto dipende dalla relazione che si è creata tra DS e DSGA: in certi casi, quando il rapporto si è consolidato nel tempo e la sinergia lavorativa è ormai un fatto assodato e collaudato, la direttiva nella sua forma scritta può anche essere evitata).